Versare l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

Descrizione

Versare l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) è stata introdotta con la legge regionale Friuli-Venezia Gi n. 17 del 14 novembre 2022. 

Dal 2023 questa imposta sostituisce sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia la precedente IMU, mantenendo però struttura e impostazione fiscale del vecchio tributo: la nuova ILIA mantiene infatti l’esenzione già prevista per l’IMU per l'abitazione principale. 

L’ILIA è interamente destinata al Comune dove è situato l’immobile, compresa l'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. 

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Approfondimenti

L'ILIA è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga ILIA sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche ( art. 4 della Legge Regionale 19/07/2022, n. 17):

  • fabbricati assimilati all’abitazione principale
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

La base per calcolare l'ILIA è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini ILIA, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € x 105% = 757,84 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 €
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

L’ILIA deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento è in autoliquidazione o con F24 inviato dall'ente . L'ILIA si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 semplificato oppure ordinario e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

  • il codice del tributo istituiti con Risoluzione n. 10/E del 24/02/2023  (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune di Udine è L483
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • barrare la casella se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.

Pagare dall'estero

Per il pagamento dall’estero è necessario effettuare un bonifico a:

  • Nome: COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA  CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. con sede a Pordenone, agenzia di Fagagna
  • IBAN: IT15A0623063821000015131474
  • Codice Univoco Ufficio: UFS8SC

La dichiarazione ILIA deve essere obbligatoriamente presentata (utilizzando i modelli previsti per l’IMU in attesa dell’approvazione dell’apposito modello) nei seguenti casi:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico, es. contratti di leasing)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per l’indicare il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applichino aliquote diverse ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 19/07/2022, n. 17.

Per ulteriori dettagli sui casi in cui la dichiarazione ILIA va presentata, consulta il paragrafo 1.3 della guida ministeriale ( per l’IMU)

er alcune casistiche particolari è prevista l’applicazione di riduzioni, esenzioni o aliquote agevolate.

Se si ricorre in queste casistiche occorre presentare apposito modello dichiarativo.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (ai sensi della Legge Regionale 19/07/2022, n. 17):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine:
  1. l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia
  2. non rileva lo stato di fatiscenza dei fabbricati il cui stato di inagibilità o inabitabilita’ possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
  3. lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito

  • Immobile in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Udine ( art. 8, comma 1, lett. c) ai sensi della Legge Regionale 19/07/2022, n. 17).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Udine un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

L'aliquota da applicarsi è del 7,6 per mille, comprese le pertinenze dichiarate nel contratto di comodato.

  • Immobile a canone concordato a d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado

Alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge) anche in assenza di contratto registrato; il parente che occupa l’immobile, deve dimorare e risiedere anagraficamente nell’immobile e che lo stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio Tributi – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta – copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato.

Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati.

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata dell’immobile va comunicata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta.

L’aliquota da applicarsi è del 7,6 per mille escluse le pertinenze dichiarate nel contratto di comodato.

 

Immobili concessi in locazione

  • Immobile a canone concordato Legge 09/12/1998, n. 431

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 (art. 2, comm. 3 e art. 5, commi 1 e 2) l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 

  • Immobili concessi in locazione a canone concordato con applicazione di aliquota agevolata

Per gli immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza

Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta:

  1. l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in locazione a canone concordato “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata
  2. l’attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi;

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.

L’aliquota da applicarsi è del 7,6 per mille escluse le pertinenze dichiarate nel contratto di locazione.

  • Immobili di soggetti non residenti sul territorio dello Stato

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 19/07/2022, n. 17

  • Immobili posseduti da soggetti iscritti all’AIRE

All’unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata si applica l’aliquota del 7,6 per mille.